Chi sottoscrive le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) può tranquillamente essere una persona in salute che vuole prevenire tutte quelle situazioni improvvise in cui si sopravvive (trauma, ictus, infarto acuto) rimanendo però senza coscienza.
La Pianificazione Condivisa delle Cure, invece, riguarda chi è già malato, affetto per lo più da una malattia cronico-degenerativa, e dovrebbe essere effettuata con il medico curante per individuare il percorso terapeutico più adeguato, in base all’evolversi della patologia. Alla base della pianificazione delle cure c’è quindi uno scambio comunicativo costante tra medico e paziente, il quale viene accompagnato in questo percorso e nelle scelte. Il medico in baase alla legge 219/2017 è tenuto a rispettare le scelte del paziente, riportandole nella cartella clinica.
La legge 219/2017 definisce che il rapporto di fiducia tra paziente e medico si basa sul consenso informato. Ciò significa che, prima di autorizzare un trattamento sanitario, ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili su diagnosi, prognosi, benefici e rischi di esami diagnostici e cure proposte, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento.
Per saperne di più sulla normativa inerente le Cure Palliative, consulta l’approfondimento.
La legge n. 219/2017 consente a tutti di comunicare per tempo, al momento della diagnosi, se, in caso di grave insufficienza respiratoria, si desideri o meno essere trasportati in terapia intensiva. È un appello alla responsabilità e al principio di autodeterminazione terapeutica come diritto universale, valido anche durante una pandemia.