Testamento
biologico

Qualità della vita, sempre.

Il testamento biologico è un atto scritto nel quale la persona maggiorenne, nel pieno delle proprie facoltà mentali, può esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari che intende ricevere o rifiutare. Ciò nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità ad esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche celebrali irreversibili e invalidanti.

L’esercizio di questo diritto è reso possibile grazie all’approvazione della legge n.219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”, che per la prima volta in Italia ha disciplinato la volontà individuale su come essere curati anche quando non si può guarire.

Ma c’è di più: la legge n.219 ha precisato i contenuti e disciplinato le modalità di esercizio dei diritti civili connessi alle relazioni di cura. Tali diritti, già riconosciuti nella Costituzione, riguardano il consenso informato, la terapia del dolore e le Cure Palliative, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, la dignità nella fase finale della vita, gli spazi di autodeterminazione per i minori e per le persone incapaci, le Disposizioni Anticipate di Trattamento e la pianificazione condivisa delle cure.
Il testo normativo è composto da solo otto articoli, ciascuno dei quali però rappresenta un tassello fondamentale nell’affermare il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.

Una risorsa ancora poco conosciuta

Nonostante sia passato diverso tempo dalla sua approvazione parlamentare, ancora oggi sono molte le persone che non conoscono le norme contenute in questa legge, soprattutto rispetto alla possibilità di redigere un testamento biologico.

La parola “testamento” è presa in prestito dal linguaggio giuridico ma con una differenza sostanziale rispetto al testamento tradizionale: infatti, il testamento biologico esprime le volontà del testatore in merito a ciò che potrebbe capitare quando è ancora in vita e non nel post mortem. Proprio per evitare confusione o fraintendimenti, invece di usare i termini comunemente noti “testamento biologico” o “biotestamento” dovremmo invece parlare di “Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)”, che vengono redatte quando si è ancora in salute.

Chi può sottoscriverlo

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può sottoscrivere il testamento biologico. Si tratta di anticipare indicazioni preziose in merito ai trattamenti e alle cure che si desidera ricevere in futuro, qualora non ci si trovi nelle condizioni di poterlo comunicare verbalmente, sollevando la propria famiglia da importanti responsabilità.

Il testamento biologico consente quindi di esprimere “oggi” la propria volontà, nel caso in cui “domani” non sia possibile manifestare il proprio consenso (o dissenso) informato alle terapie. Si facilita inoltre l’interazione con i medici curanti riguardo al fine vita.

Il testamento biologico non ha scadenza. Le D.A.T. possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme attraverso le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

Il sottoscrivente può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.

Come redigerlo

Il testamento biologico può essere redatto con:

  • atto pubblico o con scrittura privata autenticata, recandosi da un notaio;
  • scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso le strutture sanitarie delle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle D.A.T.;
  • scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
  • in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti.

La legge non prevede un modulo standard, tuttavia di seguito è possibile scaricare il modulo suggerito per la compilazione delle D.A.T., a cura della Regione Toscana.

Dove consegnarlo

Qualunque sia il mezzo utilizzato per redigerli, i testamenti biologici, conservati presso notai, comuni, strutture sanitarie competenti e consolati italiani all’estero, vengono poi trasmessi e inseriti nella Banca Dati Nazionale delle D.A.T., attivata il 1° febbraio 2020. Il disponente, il fiduciario eventualmente da lui nominato e il medico curante possono accedere ai servizi di consultazione delle D.A.T. attraverso autenticazione SPID o CNS.

Ricordiamo che ogni amministrazione comunale ha un ufficio preposto alla registrazione del testamento biologico. Per il Comune di Firenze occorre rivolgersi alla Direzione Servizi Territoriali Integrati, presso cui è istituito il Registro delle D.A.T.: l’interessato, insieme all’eventuale fiduciario, dovrà recarvisi con il documento di direttive anticipate redatto in forma scritta, firmato e con data certa, e un documento di identità valido, previo appuntamento.

Per saperne di più, scarica l’opuscolo informativo della Regione Toscana “LEGGOFACILE: Scelgo oggi le mie cure per quando non potrò più farlo”.

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